Decreto legge 16.10.2017, n. 148
Titolo III - Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili
1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2017, 2018, 2019 , 2020 , 2021 e 2022, la somma di 32,5 milioni di euro ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024 31 32 33 . La somma di cui al periodo precedente è così ripartita:
a) Per gli anni dal 2017 al 2022, 9 milioni di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
b) per gli anni dal 2017 al
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