Decreto legge 16.10.2017, n. 148
Titolo III - Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili
1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";
b) al quinto periodo, le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal 1° gennaio 2018.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
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