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Decreto legge 16.10.2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (G.U. 16.10.2017, n. 242)

Titolo III - Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

Art. 19 sexies - Assegnazione di immobili conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno".

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