Decreto legge 16.10.2017, n. 148
Titolo III - Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
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