Legge 17.10.2017, n. 161
Capo II - Misure di prevenzione patrimoniali
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».
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