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Decreto legislativo 15.09.2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (G.U. 13.10.2017, n. 240)

Capo II - Misura nazionale unica di contrasto alla povertà 38

Art. 10 - ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica

1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 39

2. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di

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