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Decreto legislativo 15.09.2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (G.U. 13.10.2017, n. 240)

Capo II - Misura nazionale unica di contrasto alla povertà 47

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 12 - Sanzioni, sospensione e decadenza 48

1. I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato.

2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera a), i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

3. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione;

b) la decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione;

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

4. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applican

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