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Decreto legislativo 15.09.2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (G.U. 13.10.2017, n. 240)

Capo II - Misura nazionale unica di contrasto alla povertà 49

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 13 - Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI 50

1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 23, comma 2, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.

2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) favoriscono con la propria attività istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell'ambito dell'attività di comunicazione istituzionale;

b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà;

c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell'artico

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