Decreto legislativo 15.09.2017, n. 147
Capo II - Misura nazionale unica di contrasto alla povertà 53
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di cui all'articolo 22, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI e predispone il Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, gli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta alla povertà;
c) predispone protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla povertà e successi
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