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Decreto legislativo 15.09.2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (G.U. 13.10.2017, n. 240)

Capo II - Misura nazionale unica di contrasto alla povertà 55

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 16 - Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulle povertà 56

1. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, è istituito il Comitato per la lotta alla povertà, di seguito denominato «Comitato», come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale. La composizione del Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà;

b) propone, per la successiva adozione le linee guida di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12;

c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, co

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