Decreto legislativo 15.09.2017, n. 147
Capo II - Misura nazionale unica di contrasto alla povertà 1
[ARTICOLO ABROGATO]
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato «ReI», quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.
3. Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà, come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed è articolato in due componenti:
a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.
4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo povertà, ai sensi dell'articolo 7.
5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entità del benefici
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