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Decreto legislativo 15.09.2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (G.U. 13.10.2017, n. 240)

Capo II - Misura nazionale unica di contrasto alla povertà 26

Art. 7 - Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà

1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:

a) segretariato sociale;

b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;

c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;

f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale. 27

2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo Povertà sono attribuite agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazion

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