Decreto legislativo 15.09.2017, n. 147
Capo III - Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà
1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto.
2. Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, fatta salva la possibilità di richiedere il ReI con le modalità di cui al comma 3. Ai soggetti di cui al presente comma è consentita la possibilità di prelievi di contante entro il limite mensile di cui all'articolo 9, comma 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI secondo le modalità di cui all'articolo 9, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. Per l'anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, fatto salvo l'adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all'articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI può essere comunque richiesto senza soluzione di continuità nell'erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 e comunque non prima della data di cui all'articolo 25, comma 1. L'intero peri
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