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Documento INVALSI 29.09.2017

Statuto ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, articoli 3, 4 e 19.

Art. 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Uno degli altri due membri è eletto dal personale dell'INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica con procedure definite da apposito regolamento, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

2. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Istituto, approva gli atti di carattere generale e fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:

a) delibera, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e dell'articolo 7 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, sentito il Consiglio scientifico, il documento di visione strategica decennale e il piano triennale di attività, ivi inclusi la consistenza e le variazioni dell'organico e il piano di fabbisogno del personale e i relativi aggiornamenti annuali;

b) delibera le strategie per lo sviluppo dell'Istituto e gli indirizzi generali della gestione, proposti dal Presidente, sulla base del PNR, del DVS decennale, del PTA triennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché delle direttive ministeriali e delle linee-guida di cui all'articolo 4 del presente Statuto;

c) delibera, a maggioranza dei componenti, in ordine alle modifiche dello Statuto, nonché dei Regolamenti di organizzazione e del personale e di amministrazione, finanza e contabilità di cui al successivo articol

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