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Documento INVALSI 29.09.2017

Statuto ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, articoli 3, 4 e 19.

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si compone di tre membri, di cui due designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nella prima riunione, utile designano al loro interno il Presidente. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti convoca e presiede le riunioni del Collegio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

3. Il Collegio svolge, altresì, i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere obbligatorio sugli atti deliberativi riguardanti i bilanci di previsione, variazioni ai medesimi, rendiconti generali, operazioni finanziarie e partecipazioni in enti, fondazioni, consorzi e società, ricognizione e accertamenti di residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche su ogni questione da esso rilevata. Il Collegio dei revisori dei conti effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori,

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