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Documento INVALSI 29.09.2017

Statuto ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, articoli 3, 4 e 19.

Art. 13 - Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di amministrazione di carattere tecnico-scientifico ed esamina i profili di adeguatezza metodologica del lavoro svolto e dei programmi posti in essere da parte dell'Istituto. Si riunisce almeno due volte all'anno, anche in videoconferenza, su convocazione del Presidente.

2. Il Consiglio scientifico può formulare pareri e proposte scritte al Consiglio di amministrazione e al Presidente, sia su loro richiesta che di propria iniziativa. Alle sue riunioni, o parte delle stesse, sono tenuti a partecipare, se convocati, al fine di fornire informazioni di maggior dettaglio, i responsabili delle aree della ricerca.

3. I pareri espressi dal Consiglio scientifico ai sensi del comma 2 del presente articolo hanno carattere non vincolante.

4. Almeno una volta l'anno, il Consiglio scientifico deve esprimere un proprio parere scritto complessivo, da inviare al Presidente, sui profili di adeguatezza metodologica del lavoro svolto e dei programmi posti in essere da parte dell'Istituto, con specifico riferimento alla corrispondenza tra quanto fatto e programmato dall'Istituto e le più avanzate linee della ricerca educativa a livello nazionale e internazionale.

5. Il Consiglio scientifico definisce i criteri alla base del sistema continuo di valutazione delle attività poste in essere dai ricercatori e tecnologi dell'Istituto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), anche secondo le indicazioni contenute nel documento "European Framework for Reserarch Careers".

6. Il Consiglio scientifico è composto da cinque membri designati dal Consiglio di amministrazione scelti da una lista di nomi proposta dal Presidente de

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