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Documento INVALSI 29.09.2017

Statuto ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, articoli 3, 4 e 19.

Art. 18 - Incompatibilità e decadenza

1. Il Direttore generale non può essere amministratore o dipendente di società.

2. Le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico sono incompatibili con quelle di componente del collegio dei revisori dei conti e di componente degli organismi di valutazione previsti dalla legge. Tutte le cariche citate sono incompatibili tra di loro e con quelle di direttore generale, e di componente del consiglio scientifico. Tutte le cariche citate sono altresì incompatibili con incarichi politici elettivi e soggette alle incompatibilità negli ulteriori casi previsti dalla legge. Le cariche di presidente, di direttore generale, di componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico, del collegio dei revisori dei conti e di organismi di valutazione previsti dalla legge non sono compatibili con la responsabilità di progetti di ricerca gestiti dall'INVALSI o dove l'INVALSI ha un interesse prevalente. L'incompatibilità stabilita dal periodo precedente non si applica al terzo componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11, comma 1, del presente Statuto. In tema di incompatibilità, per i componenti del Consiglio di Amministrazione valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente.

3. L'incarico di Direttore generale è incompatibile con qualsiasi altra attività, fatte salve le esclusioni oggettive di cui all'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e gli incarichi autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dall'accettazione della nomina.

4. Nell'esercizio delle funzioni il Direttore generale si dedica esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astiene dal por

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