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Documento INVALSI 29.09.2017

Statuto ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, articoli 3, 4 e 19.

Art. 21 - Principi di organizzazione e programmazione

1. L'Istituto:

a) definisce la propria organizzazione sulla base del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo, competenze e responsabilità gestionali, funzioni valutative e di controllo;

b) assicura il rispetto della trasparenza secondo i principi e la disciplina previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 onde realizzare la piena accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

c) promuove il merito scientifico e tecnologico nonché l'innovazione e lo snellimento delle procedure amministrative;

d) promuove la valorizzazione, la partecipazione e la rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento;

e) promuove la collaborazione con gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, le università ed il mondo dell'impresa, al fine di incrementare le collaborazioni e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse;

f) favorisce la dimensione europea e internazionale della ricerca valutativa, nonché la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, anche al fine di promuovere l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca;

g) adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers;

h) adotta misure antidiscriminatorie e promuove

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