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D.P.C.M. 04.09.2017, n. 150

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (G.U. 17.10.2017, n. 243)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per:

a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;

b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera l), mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformità all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonché agli accordi quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera d);

d) finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;

e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale è affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Is

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