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D.P.C.M. 04.09.2017, n. 150

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (G.U. 17.10.2017, n. 243)

Art. 13 - Condizioni e modalità di funzionamento del fondo di garanzia

1. Il fondo di garanzia garantisce l'80 per cento del debito residuo, nei casi previsti dall'articolo 14.

2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, rispetto a quello del gestore, e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. La concessione della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento della commissione di accesso al fondo pari all'1,6 per cento dell'importo di ciascun finanziamento, comunicato tempestivamente al gestore.

4. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua, a valere sulle risorse del fondo, un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso di cui al comma 3. Tale percentuale può essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del fondo, dandone informativa al Ministero dell'economia e delle finanze. Il gestore provvede, all'atto della ricezione della richiesta di intervento del fondo di cui all'articolo 14, ad accantonare un ammontare corrispondente all'importo del debito residuo garantito per il quale è stato richiesto l'intervento del fondo.

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