IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.C.M. 04.09.2017, n. 150

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (G.U. 17.10.2017, n. 243)

Art. 14 - Attivazione della garanzia del fondo

1. La garanzia del fondo può essere attivata nei seguenti casi:

a) ove sia revocata la pensione da parte dell'INPS;

b) qualora l'ammontare totale delle rate di ammortamento dell'APE non corrisposte all'istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell'ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;

c) ove l'impresa assicuratrice non adempia all'obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell'APE;

d) qualora il soggetto finanziatore, che non è stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l'APE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), successivamente alla comunicazione di revoca della pensione da parte dell'INPS all'istituto finanziatore, quest'ultimo notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dalla ricezione della comunicazione dell'INPS, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), l'istituto finanziatore, trascorsi ulteriori novanta giorni dalla scadenza indicata nella stessa lettera b), notifica al gestore, entro il termine di nove mesi dal decorso degli ulteriori novanta giorni di cui al presente comma, a pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di intervento del fondo di garanzia, secondo l'apposita modulistica predisposta dal gestore.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'istituto finanziatore, verificato il mancato rimborso dell'impresa assicuratrice, noti

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.