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D.P.C.M. 04.09.2017, n. 150

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (G.U. 17.10.2017, n. 243)

Art. 6 - Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile

1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile è pari a 150 euro mensili.

2. Ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile, l'INPS determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di APE, e relativi all'età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'INPS.

3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non può superare rispettivamente:

a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi;

b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi;

c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi;

d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

4. In aggiunta ai limiti di cui al comma 3, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in merito all'importo della pensione al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4

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