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D.P.C.M. 04.09.2017, n. 150

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (G.U. 17.10.2017, n. 243)

Art. 8 - Mancata accettazione del contratto di finanziamento

1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con le modalità definite ai sensi dell'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1, non accetta la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:

a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di APE, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 6;

b) se la quota mensile di APE richiesta è superiore all'ammontare massimo della quota mensile di APE ottenibile determinato ai sensi dell'articolo 6;

c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 8, ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in relazione a una o più delle predette situazioni.

2. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente, mediante flusso telematico, la mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento.

3. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono prive di effetti. È sempre possibile procedere ad una nuova domanda di APE.

4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto richiedente e l'istituto finanziatore in relazione alla domanda di APE e al contratto di finanziamento possono essere devolute, anche per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie definiti in sede di accordi quadro di cui all'articolo 11, che saranno altresì inclusi nel modello di contratto

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