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D.P.C.M. 04.09.2017, n. 150

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (G.U. 17.10.2017, n. 243)

Art. 9 - Obblighi degli istituti finanziatori e delle imprese assicuratrici

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 125-bis, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti mediante la messa a disposizione gratuita da parte dell'istituto finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un quadro dell'andamento del rapporto, aggiornati almeno una volta l'anno, in formato elettronico. Tale documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, l'impresa assicuratrice mette gratuitamente a disposizione del soggetto assicurato le informazioni relative al premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione è resa disponibile al soggetto finanziato tramite il sito istituzionale dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice.

3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE di cui all'articolo 7, comma 15, tempestivamente comunicata dall'INPS all'istituto finanziatore. L'istituto finanziatore accredita sul conto corrente indicato dal richiedente ed a lui intestato o cointestato, il prestito erogato su base mensile fino alla data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3, comma 2, ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta.

4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dandone comunicazione al gestore, e provvede al pagamento del premio della copertura assicurativa all'imp

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