D.P.C.M. 15.09.2017, n. 169
Capo II - Analisi dell'impatto della regolamentazione
1. L'Amministrazione proponente, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, richiede al DAGL l'esenzione dall'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento, in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:
a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.
2. I regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere esentati dall'AIR, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con dichiarazione a firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio di Stato ed alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
3. L'esenzione di cui al comma 1 può essere richiesta anche con riferimento a specifici aspetti della disciplina.
4. La richiesta di esenzione reca le motivazioni riferite a ciascuna delle condizioni di cui al comma 1.
5. L'Amministrazione non può ottenere l'esenzione se la richiesta, corredata delle informazioni di cui al comma 1, non è comunicata almeno trenta giorni prima della richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, e pubblicata sul sito dell'Amministrazione.
6. In ogni caso, la relazion
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