D.P.C.M. 15.09.2017, n. 169
Capo III - Verifica di impatto della regolamentazione
1. Ogni Amministrazione predispone, sentito il DAGL, sulla base dei criteri di cui al comma 7 e della direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, un «Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione» relativo agli atti normativi di competenza in vigore su cui intende svolgere la VIR. Nel piano rientrano le leggi di conversione di decreti-legge per le aree di regolamentazione di competenza dell'Amministrazione, gli atti normativi nei quali sono previste clausole valutative, nonché gli atti normativi nei quali è prevista l'adozione di disposizioni correttive o integrative.
2. Il piano biennale di cui al comma 1 è adottato, tenuto conto degli esiti della consultazione di cui all'articolo 18 e della verifica di cui al comma 9, con decreto ministeriale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Con le stesse modalità si procede all'adozione di eventuali aggiornamenti.
3. Laddove il piano biennale non sia adottato nei termini previsti, lo stesso è adottato entro trenta giorni dalla scadenza dei termini medesimi dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto.
4. Il DAGL, per provvedimenti di particolare rilevanza e impatto, può coordinare lo svolgimento della VIR, inclusa la consultazione.
5. La VIR può essere svolta anche con riguardo ad un insieme di atti normativi, tra loro funzionalmente connessi. Per gli atti normativi che coinvolgono più Amministrazioni, anche di altri livelli istituzionali, gli uffici competenti possono effettuare in comune la VIR.
6. L'Ammini
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