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D.P.C.M. 15.09.2017, n. 169

Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. (G.U. 30.11.2017, n. 280)

Capo IV - Consultazioni

Art. 18 - Consultazione aperta nella VIR

1. Prima dell'adozione, il piano di cui all'articolo 12 è sottoposto a consultazione, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha curato l'elaborazione, per almeno quattro settimane. Dell'avvio della consultazione è data contestuale comunicazione al DAGL.

2. Entro il termine di cui al comma 1, chiunque vi abbia interesse può inviare, attraverso le modalità definite dall'Amministrazione proponente, commenti per via telematica riferiti agli atti inclusi nel piano e all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, comma 8, nonché proposte di ulteriori atti da includere nel piano.

3. L'Amministrazione responsabile della VIR ricorre alla consultazione aperta durante lo svolgimento della verifica di impatto, al fine di raccogliere opinioni, dati e valutazioni sull'efficacia degli atti sottoposti a verifica, sugli impatti prodotti sui destinatari e sui profili critici riscontrati. Dell'avvio della consultazione è data contestuale comunicazione al DAGL.

4. Ai fini della consultazione aperta nel corso della VIR, l'Amministrazione pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, i documenti necessari e utilizza strumenti di indagine volti a raccogliere opinioni, dati e proposte dai destinatari degli atti sottoposti a valutazione.

5. Chiunque vi abbia interesse può inviare, entro il termine di cui al comma 6, commenti per via telematica secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

6. Il termine entro cui è possibile inviare commenti è di almeno quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che

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