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D.P.C.M. 15.09.2017, n. 169

Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione. (G.U. 30.11.2017, n. 280)

Capo V - Relazione al Parlamento

Art. 19 - Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR

1. La relazione annuale sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, riporta i seguenti elementi informativi:

a) numero di AIR e di VIR concluse nell'anno;

b) numero e casi di esclusione e di esenzione dall'AIR;

c) numero di relazioni AIR integrate su richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio di Stato in sede consultiva;

d) metodologie applicate, scelte organizzative adottate dalle amministrazioni;

e) numero di consultazioni realizzate nel corso dell'AIR e della VIR e relative metodologie;

f) piani biennali per la valutazione e la revisione della regolazione redatti ai sensi dell'articolo 12 e loro aggiornamenti;

g) riferimenti alle esperienze di AIR e di VIR presso le istituzioni dell'Unione europea, le autorità indipendenti, le regioni, gli enti locali, evidenziando le migliori pratiche anche a livello internazionale;

h) eventuali criticità riscontrate a livello di Amministrazioni nello svolgimento delle AIR e delle VIR;

i) iniziative per la formazione e il miglioramento delle capacità istituzionali nello svolgimento dell'AIR, della VIR e delle consultazioni.

2. Entro il mese di febbraio ciascuna Amministrazione trasmette al DAGL una relazione con gli elementi informativi di cui al comma 1 relativi all'anno precedente. In particolare, il Dipartimento degli affari regionali, sentita, ove occorra, la Conferenza Unificata, fornisce le informazioni riguardanti le attività delle regioni e degli enti locali.

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