Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 27.09.2017, n. 312
Bocciatura e bigenitorialità.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2017, proposto da:
-OMISSIS
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,-OMISSIS-, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento, previo accoglimento della domanda cautelare
- del provvedimento di non ammissione alla classe successiva (III classe) del -OMISSIS-, assunto in data 13.06.2017 dal -OMISSIS-NORMALE -OMISSIS-e del relativo verbale n. 8/2017 dd. 13.06.2017.
- del "documento di valutazione per l'anno scolastico 2016/2017" del -OMISSIS- dd. 13.06.2017.
- dei verbali del -OMISSIS-NORMALE -OMISSIS-n. 3 dd. 16.11.2017, n. 4 dd.15.12.2016 comprensivo della valutazione infraquadrimestrale riguardante il -OMISSIS-, n. 5 dd. 30.01.2017 comprensivo della valutazione intermedia riguardante il -OMISSIS-, n. 6 dd. 7.03.2017, n. 7 dd. 3.05.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il ricorrente agisce quale esercente la responsabilità genitoriale sul proprio figlio -OMISSIS-, chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, degli atti in epigrafe indicati per effetto dei quali il ragazzo non è stato ammesso alla classe successiva;
considerato che la mancata ammissione alla classe successiva è così motiv
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