CCNL 19.04.2018
Sezione Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione -
Titolo II - Rapporto di lavoro
1. All'art. 48 del CCNL del 21/2/2002, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro".
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