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Circolare INPS 04.04.2018, n. 62

Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018).

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12 -bis , del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita ( allegato 1 ).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità".

Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016 per effetto del decreto 16 dicembre 2014, che ha previsto l'incremento di 4 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva[1], a decorrere dal 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata a

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