Nota MIUR 24.04.2018, prot. n. 7194
Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro.
Con istanze indirizzate alla scrivente sono state rappresentate dalle Direzioni degli Uffici Scolastici Regionali, dalle singole Istituzioni scolastiche, dalle famiglie, dalle studentesse e dagli studenti, alcune tematiche di natura interpretativa in materia di alternanza scuola lavoro.
Con la presente nota si intende fornire risposta ai quesiti proposti, al fine di eliminare alcuni dubbi interpretativi ed assicurare l'uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.
1. Attività di alternanza scuola lavoro per i candidati interni agli esami di Stato degli anni 2017/2018 e 2018/2019
Esami di Stato dell'anno scolastico 2017/2018
Come è noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
Tale disposizione, entrata in vigore nell'anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi terze, risulta attualmente a pieno regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico.
Ai fini dell'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato, si osserva che, per l'anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l'obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell'ultimo triennio del percorso di studi.
Potranno essere ammessi all'esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno. È il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l'ultimo anno del percorso di studi nell'a.s. 2017/2018, i quali non hanno avu
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