Decreto legge 14.12.2018, n. 135
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo 15 è abrogato.
1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi sesto e settimo sono abrogati.
1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.
1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I produttori, gli importatori e i grossisti» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori e gli importatori»;
b) il comma 2 è abrogato.
1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni». La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14 è abrogato;
b) al comma 15, dopo le parole: «entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,»;
c) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
«17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in
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