Decreto legge 14.12.2018, n. 135
1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché a v
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