Decreto legge 14.12.2018, n. 135
1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, il secondo periodo è soppresso.
[2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.] 8
3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463- bis del codice civile è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.