Decreto legge 14.12.2018, n. 135
1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione, da parte dell'operatore di rete alla soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessa
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