Nota MIUR 19.12.2018, prot. n. 2523
Anagrafe Nazionale degli Studenti a.s. 2018/2019 - Partizione dedicata agli studenti con disabilità.
Partizione separata Anagrafe Nazionale Studenti e semplificazione amministrativa
Come noto, il decreto ministeriale 28 luglio 2016, n. 162 ha previsto la creazione della partizione di Anagrafe Nazionale degli Studenti dedicata agli alunni con disabilità. Tale previsione risponde alle disposizioni in materia di privacy nel trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.
Nella suddetta partizione le scuole devono inserire, pertanto, tutte le informazioni indispensabili per la definizione delle procedure necessarie all'inclusione scolastica. L'insieme dei dati immessi costituisce un apposito fascicolo che segue l'alunno lungo tutto il suo percorso scolastico.
Tale implementazione del sistema informativo costituisce un passo fondamentale nel processo di semplificazione amministrativa, in quanto consentirà, a regime, l'integrazione tutti i processi di rilevazione dei dati, concernenti gli alunni con disabilità, anche ai fini del loro utilizzo da parte degli Uffici competenti per la definizione degli organici di sostegno.
In ordine al già citato principio di semplificazione amministrativa, è reso facoltativo il caricamento delle copie scansionate delle certificazioni (Verbale di accertamento, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e PEI), comunque prive degli elementi identificativi degli alunni con disabilità. Resta ferma tuttavia la facoltà degli Uffici Scolastici Regionali di richiedere il caricamento di tale documentazione nella partizione di Anagrafe per eventuali verifiche e controlli.
Premesso quanto sopra, le scuole devono obbligatoriamente inserire, entro la data di apertura delle funzioni di Organico, i dati previsti nelle sezioni di seguito elencate, anche al fine di consentire le conseguenti procedure da parte degli Uffici Scolatici Regionali.
Procedura di inserimento
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