Decreto Direttoriale MIUR 16.02.2018
1. La commissione di valutazione, dopo aver valutato la prova e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui al comma 1 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base del punteggio dei titoli posseduti e della valutazione della prova orale. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente e nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 ad un percorso di formazione, di durata annuale, finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017. Tale percorso prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
4. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali si procede all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione ai sensi dell'art. 4 comma 4 del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017.
5. La graduatoria di merito è approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, è trasmessa al sistema informativo del Ministero ed è pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
6. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini del
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