Decreto Direttoriale MIUR 16.02.2018
1. Tale percorso è disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 del decreto legislativo.
2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.
3. L'ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell'art. 11 comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. In caso di valutazione finale positiva, il titolare del contratto di cui all'art. 3 comma 2 del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre 2017 è assunto a tempo indeterminato.
4. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è, comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
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