Decreto Direttoriale MIUR 28.02.2018, n. 209
1. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito composta dai candidati graduati sulla base del punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nell'esame colloquio.
A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. La graduatoria di merito e il provvedimento di adozione della stessa sono trasmessi per i successivi adempimenti di competenza al Direttore generale per il Personale scolastico.
5. La graduatoria finale rimane efficace ai sensi della normativa vigente. La stessa verrà utilizzata ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o al fine di incrementare il numero di ore nel rispetto dei posti di organico di diritto disponibili e in presenza di risorse certe e stabili.
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