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Decreto Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 08.01.2018, n. 2501

Insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento scolastico italiano affidabili a docenti a contratto locale nelle scuole statali all'estero.

Art. 2 - Insegnamenti affidabili a docenti a contratto locale

1. Le scuole statali all'estero sono autorizzate ad affidare a personale docente con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale gli insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano indicati nell'allegato.

2. Le scuole statali all'estero sono autorizzate a stipulare contratti a tempo indeterminato per l'insegnamento della religione cattolica e per insegnamenti obbligatori secondo l'ordinamento italiano che prevedono un numero di ore di insegnamento inferiore a quello previsto per la costituzione di una cattedra, che non possono essere affidati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo e in presenza di esigenze eccedenti i limiti temporali indicati dall'articolo 33, comma 2 del medesimo decreto. In tale caso, il contratto è stipulato per il numero di ore strettamente necessario, conformemente agli articoli 3 e 4.

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