Ipotesi CCNI MIUR 28.06.2018
Personale docente
1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata: dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 3 del presente contratto; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; dall'art. 1 commi 64 e 69 della legge 107/15 e dall'art. 1 comma 366 della legge 232/2016, nonché tenendo conto della L. 205 del 2017 articolo 1 comma 613; destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2018/2019, ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono:
a) i docenti in soprannumero su ambito;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l'a.s. 2018/2019 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a.s. 2010/2011 e successivi. Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole dell'ambito sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabe
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