Ipotesi CCNI MIUR 28.06.2018
Disposizione comune
1. Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art. 2 del C.C.N.L. vigente.
2. Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
3.- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
4.- Controversie individuali -
Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 18.
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