Ipotesi CCNI MIUR 28.06.2018
Personale docente
1. L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia in cui è ubicato l'ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2018/19 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI dell'11 aprile 2017, prorogato per l'a.s. 2018/19. L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all' interno del comune di titolarità.
2. L'assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado che hanno presentato domanda di mobilità e non l'hanno ottenuta o che non hanno presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di cui al comma 1. Inoltre l'assegnazione provvisoria può essere richiesta da coloro che nelle operazioni di mobilità sono stati soddisfatti in una provincia diversa da quella per la quale ricorrevano i motivi di cui al comma 1 o per la quale avevano richiesto di usufruire delle precedenze previste dall'art. 13 del CCNI dell'11 aprile 2017, prorogato all'a.s. 2018/19. In tal caso l'assegnazione può essere richiesta solo per la medesima provincia.
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