Ipotesi CCNI MIUR 28.06.2018
Personale docente
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 11 aprile 2017, prorogato per l'a.s. 2018/19. Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.
I. Personale con gravi motivi di salute
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
c) Limitatamente alle utilizzazioni all'interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall'a.s. 2010/2011 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).
III. Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della leg
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