Decreto legge 25.07.2018, n. 91
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (G.U. 25.07.2018, n. 171)
1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.
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