Decreto legge 25.07.2018, n. 91
1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «in sostituzione, temporanea o parziale» sono sostituite dalle seguenti: «in sostituzione temporanea, anche se parziale»;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: «dell'edificio distrutto o danneggiato» sono inserite le seguenti: «ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente»;
2) dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica»;
c) al comma 3:
1) le parole: «e le misure di sequestro preventivo» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica».
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