Delibera ANAC 18.07.2018, n. 657
Capo II - Richieste di riesame di provvedimenti contenenti misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT
1. Le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, sono segnalate tempestivamente all'Autorità dagli interessati.
2. Per «misure discriminatorie dirette e indirette» si intendono quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
3. Le segnalazioni cui al comma 1 sono esaminate dall'Ufficio nel rispetto dei termini del «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.
4. L'Ufficio, nel comunicare all'organo di indirizzo dell'Amministrazione l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, chiede allo stesso informazioni sulle misure adottate, da comunicare all'Autorità entro il termine di venti giorni.
5. Qualora l'Ufficio valuti l'esistenza di una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di richiesta di riesame.
6. Qualora l'Ufficio non rilevi una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.