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Decreto MIUR 02.05.2018, n. 345

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2017/2018 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate.

Titolo I - Regole comuni

Art. 3 - Validità dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Con il decreto ministeriale in data 31 gennaio 2018, n. 53, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2017/2018, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale del nuovo e del previgente ordinamento, sono indicati i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi sperimentali del previgente ordinamento, autorizzati ai sensi dell'art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1, primo comma, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari del previgente ordinamento.

3. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali di nuovo ordinamento, autorizzati ai sensi del DPR n. 275/1999, hanno valore pari a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari riferiti ai percorsi di cui al vigente ordinamento.

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