Decreto MIUR 17.05.2018
1. Ai fini della realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP di cui all'art. 5 del presente decreto, si intendono accreditate a norma dell'art. 6 del presente decreto, le istituzioni scolastiche di I.P. già accreditate sulla base del previgente ordinamento, fatta salva la competenza esclusiva delle regioni e province autonome a revocare, modificare e integrare i propri atti disposti in materia. Per il solo anno scolastico 2018/2019 il requisito di cui all'art. 6 del presente decreto deve essere assolto entro la chiusura dello stesso anno.
2. L'intesa sui passaggi tra i sistemi, prevista dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo, conseguita la qualifica triennale dei percorsi di IeFP di operatore del benessere e di tecnico dei trattamenti estetici, può prevedere apposite misure per consentire il passaggio ai percorsi di IP, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del presente decreto.
3. Ai fini della programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP di cui all'art. 7 del presente decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono stipulati gli accordi regionali di cui all'art. 4 in tempo utile per consentire l'attivazione dei percorsi relativi ai nuovi indirizzi di studio di cui all'art. 3 del «decreto legislativo» a partire dalle prime classi funzionanti entro nell'anno scolastico 2018-2019. Per le classi successive alla prima in relazione a quanto previsto all'art. 14, comma 1, del «decreto legislativo», continuano a produrre i loro effetti gli accordi già stipulati dalle regioni con gli uffici scolastici regionali secondo il previgente ordinamento.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, con propri atti, le disposizioni di
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